
Una ASD può applicare il regime della legge 398/1991 soltanto se rientra tra i soggetti indicati dalla norma, è affiliata nei termini previsti, svolge attività sportiva dilettantistica, ha conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi da attività commerciali entro il limite previsto e ha esercitato l'opzione. La denominazione associativa, da sola, non risolve la verifica.
Il regime non è un'esenzione generale: semplifica specifici obblighi contabili e determina il reddito imponibile sui proventi commerciali con il coefficiente previsto dalla legge, mantenendo adempimenti documentali precisi. La prima domanda utile è quindi: quale qualifica ha l'ente, quali proventi commerciali ha conseguito nel periodo precedente e quale evidenza esiste dell'opzione?
La risposta dipende da soggetto, attività, proventi e opzione
L'articolo 1 della legge 398/1991 si rivolge alle associazioni e società sportive dilettantistiche richiamate dalla norma, comprese le relative sezioni senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti e svolgenti attività sportive dilettantistiche. A questi requisiti si aggiunge il limite dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali conseguiti nel periodo d'imposta precedente: non deve superare 400.000 euro.
Il dato da ricostruire non è quindi un generico totale degli incassi. Occorre isolare i proventi dell'attività commerciale del periodo precedente e conservarne una lettura coerente con contabilità, documenti emessi, rendiconto e movimenti finanziari. Il limite serve a verificare l'accesso per il periodo successivo; non va confuso con il totale indistinto delle entrate associative.
Serve inoltre l'opzione. Il testo dell'articolo 1 disciplina la comunicazione mediante lettera raccomandata all'ufficio IVA competente, la decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'esercizio e una durata minima triennale, salvo revoca. Per chi intraprende attività commerciali, la disposizione indica invece l'esercizio dell'opzione nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 35 del DPR 633/1972. Nella verifica concreta è essenziale distinguere un'opzione effettivamente esercitata da una mera intenzione di usare il regime.
Se l'ente ha esercitato l'opzione e supera 400.000 euro di proventi commerciali nel corso del periodo d'imposta, il regime non continua fino alla fine dell'anno: le disposizioni della legge cessano di applicarsi dal mese successivo a quello del superamento. Il punto che cambia la conclusione è dunque la data in cui il limite viene superato, non soltanto il dato finale di periodo.
ASD, SSD ed ente del terzo settore: tre perimetri da non sovrapporre
Per una ASD la verifica parte dall'articolo 1 della legge 398/1991. Una SSD non coincide con un'associazione, ma l'articolo 90, comma 1, della legge 289/2002 estende le disposizioni della legge 398/1991 alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. Anche per una SSD restano da verificare requisiti, opzione e limite dei proventi commerciali: l'estensione non elimina queste condizioni.
Il caso degli enti del Terzo settore richiede una distinzione ulteriore. L'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applica la legge 398/1991. Non basta però usare la parola “associazione” per trarre una conclusione: occorre identificare la qualifica effettiva dell'ente e verificare se ricade nello specifico perimetro indicato dalla disposizione.
Questa distinzione evita due errori opposti: considerare la 398/1991 disponibile per qualsiasi ente associativo oppure escluderla indistintamente per ogni associazione che svolga anche attività sociali. Lo statuto, l'inquadramento dell'ente, l'affiliazione e la documentazione dell'attività sono elementi da leggere insieme.
Errore da correggere: usare il regime come etichetta anziché come verifica
Il segnale di urgenza emerge quando nei documenti dell'ASD compare il riferimento alla “398” ma non è possibile spiegare perché l'ente vi acceda, da quando la applichi o come siano stati trattati i proventi commerciali. Il danno evitabile è una ricostruzione incoerente tra qualifica dell'ente, proventi, annotazioni e rendiconto.
- Ricostruire il perimetro dell'ente. Verificare statuto, forma associativa o societaria, affiliazione e svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica. Se l'ente opera come ETS nel perimetro dell'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la legge 398/1991 non è applicabile.
- Separare il dato rilevante. Ricostruire i proventi da attività commerciale del periodo d'imposta precedente, senza sostituirli con il totale degli incassi. Se il limite risulta superato nel periodo in corso, individuare il mese del superamento perché da quello successivo il regime cessa.
- Verificare opzione e traccia documentale. Ricercare la comunicazione o la dichiarazione prevista per chi avvia attività commerciale e coordinare i dati con fatture, annotazioni dei proventi e rendiconto. L'assenza di una traccia chiara non va compensata con una ricostruzione presunta.
- Correggere prima delle nuove registrazioni. Se emerge una discordanza, delimitare il periodo interessato, i documenti disponibili e le registrazioni da riesaminare. Questo consente di decidere quali aspetti fiscali, contabili e documentali approfondire prima di adottare nuove modalità operative.
Quali semplificazioni restano e quali documenti non scompaiono
Per i soggetti che hanno esercitato l'opzione, l'articolo 2 prevede l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili richiamate dalla norma e dagli obblighi del titolo II del DPR 633/1972. Ciò non equivale a poter omettere ogni evidenza. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare ogni provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali nella distinta o dichiarazione di incasso prevista, opportunamente integrata.
Le fatture emesse e quelle di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate secondo le disposizioni richiamate dall'articolo 2. Inoltre, il reddito imponibile è determinato applicando il coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi commerciali e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. È una regola di determinazione del reddito nei confini indicati dalla fonte, non una promessa di risparmio fiscale né un'alternativa automatica per ogni ASD.
Per approfondire la ricostruzione coordinata di incassi, documenti e rendiconto può essere utile leggere come ricostruire quote, incassi e sponsorizzazioni in caso di controllo fiscale.
Quando coinvolgere il commercialista
Conviene coinvolgere lo studio prima di effettuare registrazioni che presuppongano il regime 398/1991, quando non è chiaro il mese di superamento del limite, quando la qualifica dell'ente può incidere sull'applicabilità della legge o quando opzione e documenti non risultano coordinati. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro fiscale, contabile e documentale del servizio.
Nel primo contatto descrivi la situazione, l'urgenza e l'elenco dei documenti disponibili, ad esempio statuto, evidenze dell'affiliazione, opzione, prospetti dei proventi commerciali, fatture e rendiconto. Non inviare documenti riservati prima del confronto: le modalità di trasmissione saranno concordate dopo il contatto.
Per una prima valutazione senza impegno, richiedi una consulenza indicando situazione, urgenza e documenti disponibili.
Approfondisci: Quando una ASD ha bisogno di un commercialista.


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